Pene fino a 4 anni di reclusione per molestie reiterate (il c.d. stalking) che possono essere aumentate se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato/divorziato - o da persona che sia stata legata da relazione affettiva - ovvero ai danni di un minore, di donna in stato di gravidanza o di soggetto disabile.
E' quanto prevede il Disegno di Legge approvato dalla Camera dei Deputati il 29 gennaio 2009 con il quale vengono predisposte misure idonee a contrastare i fenomeni persecutori.
In particolare, il provvedimento introduce nel nostro codice penale il reato di stalking (articolo 612-bis, atti persecutori), relativo cioè al comportamento di chi "con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".
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E' quanto prevede il Disegno di Legge approvato dalla Camera dei Deputati il 29 gennaio 2009 con il quale vengono predisposte misure idonee a contrastare i fenomeni persecutori.
In particolare, il provvedimento introduce nel nostro codice penale il reato di stalking (articolo 612-bis, atti persecutori), relativo cioè al comportamento di chi "con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".
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